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Progetto "ADS - Amministratore Di Sostegno" Stampa E-mail

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La legge numero 6 nel 2004 ha introdotto un nuovo istituto giuridico – l’amministrazione di sostegno – e una nuova figura giuridica: l’Amministratore di sostegno.

L’amministrazione di sostegno: per chi?

Per tutte le persone maggiorenni in condizione di fragilità:  persone affette da disabilità psicofisiche, persone con disturbi mentali, anziani con patologie invalidanti, persone con problemi di dipendenze da alcol, gioco, droghe, farmaci e tutte le nuove dipendenze in genere.

L’amministrazione di sostegno: perché?

Per assistere e/o rappresentare giuridicamente il beneficiario nell’ambito dei suoi interessi personali e nelle scelte di cura e di vita.

Approfondisci

Il raggiungimento della maggiore età fissa il momento a partire dal quale una persona diventa – o si presume diventi – capace di agire, di esercitare cioè autonomamente i propri diritti e di tutelare i propri interessi sia personali che patrimoniali.

Può accadere però che un individuo, nonostante il raggiungimento della maggiore età, non sia in grado di badare a se stesso sotto il profilo personale e/o patrimoniale, a causa di una patologia presente fin dalla nascita o di un'infermità della quale sia stato vittima nel corso della vita.

La protezione giuridica di una persona maggiorenne che si trovi in situazione di incapacità di provvedere ai propri interessi può essere attuata nel nostro ordinamento attraverso tre strumenti: due più vecchi - l'interdizione e l'inabilitazione – e uno di più recente conio:  l'amministrazione di sostegno (introdotta con la legge 6 del 2004 che ha modificato il Codice Civile).

Tali strumenti prevedono un accertamento delle capacità del soggetto, da parte del Giudice Tutelare (per l'amministrazione di sostegno) o del Tribunale (per l'interdizione e l'inabilitazione), l'esame della documentazione prodotta e un incontro personale.

Le tre misure di protezione hanno diversi effetti sulla capacità di agire:

  • nell'amministrazione di sostegno la persona viene affiancata o sostituita nel compimento di determinati atti stabiliti dal Giudice Tutelare e chiaramente definiti nel decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno; il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti non demandati all'AdS;

Nel caso di interdizione, invece, la persona viene totalmente privata della capacità di agire e sostituita da un Tutore nel compimento di tutti gli atti che la riguardano;  nell'inabilitazione, infine,  la persona non può compiere, senza l'assistenza del suo Curatore, gli atti di straordinaria amministrazione dei suoi interessi, mentre può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

La legge 6/2004, insomma,  ha introdotto una vera e propria rivoluzione nel mondo della protezione giuridica delle persone maggiorenni, rivoluzione che si può cogliere fin dall'art. 1 dove si afferma che la legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

L'ordinamento pone oggi al centro dell'attenzione la persona con le sue difficoltà, le sue debolezze e le sue fragilità, valorizzando le sue autonomie, piccole o grandi che siano.

Il principio al quale sembra essersi ispirato il legislatore è quello secondo il quale per proteggere una persona in difficoltà non le si deve necessariamente togliere la capacità di agire, ma – là dove possibile – le si deve dare invece una misura di tutela, e cioè il sostegno di un amministratore.

Nello spirito della legge 6/2004, l'Amministratore di sostegno deve essere una presenza effettiva ed attiva accanto al beneficiario. L'Amministratore ha pertanto il dovere di:

  • rispettare le aspirazioni e le capacità residue del beneficiario
  • affiancare o sostituire il beneficiario nel compimento di determinati atti, definiti dal giudice tutelare con il decreto di nomina
  • presentare al giudice eventuali richieste per atti e interventi di natura straordinaria
  • garantire la qualità della vita del beneficiario con le scelte educative, sociali, sanitarie e previdenziali più opportune (progetto individualizzato)
  • informare il giudice in caso di dissenso con il beneficiario
  • informare il giudice, all'inizio e alla fine della gestione, sulla situazione patrimoniale del beneficiario
  • rendicontare periodicamente al giudice sulla situazione di vita del beneficiario e sulla cura e amministrazione dei suoi interessi, fornendo eventuale la documentazione
  • informare il giudice di ogni ulteriore bisogno.

Per diventare amministratore di sostegno di una persona fragile non bisogna essere superman o wonderwoman, basta saper affiancare un altro essere umano con le capacità che si richiedono normalmente al “buon padre – e alla buona madre -  di famiglia”.

Per diffondere la cultura dell’amministrazione di sostegno, per informare sull’esistenza di questo strumento e per offrire occasioni di formazione è attivo a Milano, come in tutta la Lombardia, un progetto di rete promosso e finanziato dalla Fondazione Cariplo.

Partner del progetto è Giorgio Mauro onlus, l’associazione dei volontari di Comunità Nuova onlus.

Se intendi approfondire l’argomento puoi utilizzare i link e i materiali qui sotto:


Vai al progetto  “Insieme a sostegno

Leggi un’esperienza concreta d’amministrazione di sostegno

Per contattare il punto di prossimità di Via Gonin 8:

L’associazione di volontariato Giorgio Mauro onlus